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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottato con deliberazione
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 08/04/2004
SOMMARIO
TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1. - Finalità.
Art. 2. - Interpretazione del regolamento.
Art. 3. - Durata in carica.
Art. 4. - La sede delle adunanze.
CAPO II: IL PRESIDENTE.
Art. 5. - Presidenza delle adunanze.
Art. 6. - Presidente – sostituzione.
Art. 7. - Compiti e poteri del Presidente.
CAPO III : I GRUPPI CONSILIARI.
Art. 8. - Costituzione.
Art. 9. - Conferenza dei capigruppo.
CAPO IV : COMMISSIONI CONSILIARI.
Art. 10. - Costituzione e composizione.
Art. 11. - Presidenza e convocazione delle commissioni.
Art. 12. - Funzionamento delle commissioni.
Art. 13. - Funzioni delle commissioni.
Art. 14. - Pubblicità dei lavori.
Art. 15. - Commissioni d’indagine.
Art. 16. - Incarichi di studio.
TITOLO II: I CONSIGLIERI COMUNALI.
CAPO I: INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.
Art. 17. - Entrata in carica.
Art. 18. - Consiglieri scrutatori.
Art. 19. - Dimissioni.
Art. 20. - Decadenza e rimozione dalla carica.
Art. 21. - Sospensione dalla carica – sostituzione.
CAPO II: DIRITTI DEI CONSIGLIERI.
Art. 22. - Diritto d’iniziativa.
Art. 23. - Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni.
Art. 24. - Richiesta di convocazione del Consiglio.
Art. 25. - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi.
Art. 26. - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.
CAPO III: ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.
Art. 27. - Diritto di esercizio del mandato elettivo.
Art. 28. - Divieto di mandato imperativo.
Art. 29. - Partecipazione alle adunanze.
Art. 30. - Obbligo di astensione.
Art. 31. - Responsabilità personale- esonero.
CAPO IV: NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.
Art. 32. - Nomine e designazioni di consiglieri comunali – divieti.
Art. 33. - Funzioni rappresentative.
TITOLO III: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
CAPO I: CONVOCAZIONE.
Art. 34. - Competenza.
Art. 35. - Avviso di convocazione.
Art. 36. - Ordine del giorno.
Art. 37. - Avviso di convocazione - consegna – modalità.
Art. 38. - Avviso di convocazione- consegna – termini.
Art. 39. - Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione.
CAPO II: ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.
Art. 40. - Deposito degli atti.
Art. 41. - Adunanze di prima convocazione.
Art. 42. - Adunanze di seconda convocazione.
Art. 43. - Partecipazione dell’assessore non consigliere.
CAPO III: PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE.
Art. 44. - Adunanze pubbliche.
Art. 45. - Adunanze segrete.
Art. 46. - Adunanze "aperte".
CAPO IV: DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.
Art. 47. - Comportamento dei consiglieri.
Art. 48. - Ordine della discussione.
Art. 49. - Comportamento del pubblico.
Art. 50. - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.
CAPO V : ORDINE DEI LAVORI.
Art. 51. - Comunicazioni – interrogazioni.
Art. 52. - Ordine di trattazione degli argomenti.
Art. 53. - Discussione - norme generali.
Art. 54. - Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti
all’ordine del giorno).
Art. 55. - Fatto personale.
CAPO VI: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. IL VERBALE.
Art. 56. - La partecipazione del Segretario all’adunanza.
Art. 57. - Il verbale dell’adunanza - relazione e firma.
Art. 58. - Verbale - deposito - rettifiche- approvazione.
TITOLO IV: LE DELIBERAZIONI.
CAPO I : COMPETENZA DEL CONSIGLIO.
Art. 59. - La competenza esclusiva.
Art. 60. - Conflitti di attribuzione.
CAPO II : LE DELIBERAZIONI.
Art. 61. - Forma e contenuti.
Art. 62. - Approvazione - revoca – modifica.
CAPO III: LE VOTAZIONI.
Art. 63. - Modalità generali.
Art. 64. - Votazioni in forma palese.
Art. 65. - Votazione per appello nominale.
Art. 66. - Votazioni segrete.
Art. 67. - Esito delle votazioni.
Art. 68. - Deliberazioni immediatamente eseguibili.
TITOLO V : CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Art. 69. - Cause di scioglimento ed effetti.
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70. - Entrata in vigore – Diffusione.
Titolo I
ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. Il Consiglio comunale organizza l’esercizio delle proprie funzioni ed i
lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme
previste dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.
Art. 2
Interpretazione del regolamento
1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze,
relative all’interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate
al Presidente del Consiglio in forma scritta.
2. Il Presidente del Consiglio incarica il Segretario comunale di istruire la
pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla
Conferenza dei capi gruppo.
3. Qualora nella Conferenza l’interpretazione prevalente non ottenga il consenso
dei capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide,
in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l’adunanza, relative
all’interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la
trattazione di argomenti iscritti nell’ordine del giorno, sono sottoposte in
scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi
gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le
eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile,
il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l’argomento oggetto
dell’eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di
cui al secondo comma.
5. L’interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa
non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
Art. 3
Durata in carica
1. Il Consiglio comunale dura in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono
contenere l’indicazione dei motivi d’urgenza che ne hanno resa necessaria
l’adozione.
Art. 4
La sede delle adunanze
1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in
apposita sala.
2. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a
maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l’adunanza del Consiglio si tenga
eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso
necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato
da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del
Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed
avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l’adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre
indicata nell’avviso di convocazione.
4. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta
la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.
CAPO II
IL PRESIDENTE
Art. 5
Presidenza delle adunanze
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del
Consiglio.
Art. 6
Presidente - sostituzione
1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica di
Presidente il Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio.
2. Il Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di
impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio, sino
all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 7
Compiti e poteri del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità
del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla
legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la
discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il
presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine
della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si
discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama
il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine e per
assicurare l’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di
imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei
singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il
Revisore dei conti.
CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 8
Costituzione
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo
consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista
presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono
riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo
consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del
capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio
neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le
variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni
viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la
legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui
è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione
di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non
aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri
vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto
che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto
deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei
consiglieri interessati.
6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a
cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni
adottate dalla Giunta Comunale.
Art. 9
Conferenza dei capigruppo
1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle
adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire
quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal
Sindaco. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario
comunale.
3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta
richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.
CAPO IV
COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 10
Costituzione e composizione
1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni stabilendone
il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con
criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la
sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa,
tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale
provvede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi
sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il
consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della
commissione.
Art. 11
Presidenza e convocazione delle commissioni
1. Il Presidente della commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con
votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove
costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.
2. L’elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che
è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la
deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della
commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni
vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla
commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle
adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può
proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella
competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di
diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia
adottata dalla commissione.
5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto,
contenente l’indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e
dell’ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della
commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui
si tiene l’adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo
stesso termine.
Art. 12
Funzionamento delle commissioni
1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà
dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà
di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all’ordine del
giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
3. Gli atti relativi agli affari iscritti all’ordine del giorno sono depositati
presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione.
4. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente,
sull’avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale
sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal
Presidente della Commissione.
Art. 13
Funzioni delle commissioni
1. Le commissioni provvedono all’esame preliminare degli atti di competenza del
Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio.
2. Le commissioni hanno potere d’iniziativa per la presentazione di proposte di
deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle materie attribuite allo loro
competenza.
Art. 14
Pubblicità dei lavori
1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i
cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente
convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di
argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di
persone o quando la pubblicità dell’adunanza può arrecare danno agli interessi
del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l’Aula consiliare.
Art. 15
Commissioni d’indagine
1. Su proposta del Presidente del Consiglio, su istanza sottoscritta da almeno
due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi
irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale,
nell’esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può
costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull’attività
dell’amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri, costituisce la commissione, definisce l’oggetto e l’ambito
dell’indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel
provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il
Presidente.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico.
Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della
commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all’oggetto
dell’inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per
l’espletamento dell’incarico ricevuto, la commissione può effettuare l’audizione
di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale,
dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei
rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le
risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio
della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti
uditi sono vincolati al segreto d’ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere
più giovane per età.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i
risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti
acquisiti durante le audizioni e l’inchiesta che non sono risultati,
direttamente od indirettamente, connessi con l’ambito della medesima: per gli
stessi è mantenuto il segreto d’ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i
provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla
Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà
adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione
conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal
Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura
la conservazione nell’archivio dell’ente.
Art. 16
Incarichi di studio
1. Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti incarico di
studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze
allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente,
sull’avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione
dell’incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI
CAPO I
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 17
Entrata in carica
1. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della
loro elezione da parte del Presidente dell’organo elettorale preposto, secondo
il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di
surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio comunale, prima di
deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e
dichiarare, con l’osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di
coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U.
18 agosto 2000 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di
consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che
segue al verificarsi della stessa, convalidando l’elezione di colui che nella
medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti,
previo accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità previste
dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
4. Ai Consiglieri comunali all’atto dell’insediamento sarà distribuito a cura
del Sindaco copia della Costituzione, dello Statuto, del T.U. 18 agosto 2000 n.
267.
Art. 18
Consiglieri scrutatori
1. All’inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l’appello, il
Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra
gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal
Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza
fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente
dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con
l’assistenza dei consiglieri scrutatori.
3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio
segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede
e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l’esito
della votazione è stato verificato con l’intervento dei consiglieri scrutatori.
Art. 19
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con
comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo
stesso rimessa tramite il Sindaco.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da
motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed
esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio comunale procede entro e non oltre 10 giorni alla surrogazione
in seduta pubblica, previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di
ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 20
Decadenza e rimozione dalla carica
1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di
ineleggibilità preesistente all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi
previsti dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Consiglio comunale pronuncia la
decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni
previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e successive modificazioni, come causa
di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi
successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge
predetta, il Consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta e attiva la
procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la
condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio
ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere
interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano
atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge,
o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui
all'art.59 del T.U. 18 agosto 2000 n.267. La decadenza dalla carica si verifica
anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell’interessato ai
sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale.
5. Il presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui
ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli
stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata
assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi le
condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio
nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno
raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza,
il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto
dall’interessato, e decide conseguentemente.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo
nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo
accertamento dell’insussistenza di condizioni di ineleggibilità od
incompatibilità per il soggetto surrogante.
Art. 21
Sospensione dalla carica - sostituzione
1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando
sopravviene, dopo l’elezione, una delle condizioni previste dall'art.59 T.U. 18
agosto 2000 n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di
cui al T.U. 18 agosto 2000 n.267.
2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue
altresì quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui
agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286
(custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di
cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio
Comunale, in persona del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio
dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede
alla convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del
provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne
prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni
connesse e conseguenti alla carica, sia nell’ambito nel comune, sia in altri
enti, istituzioni ed organismi.
CAPO II
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Art. 22
Diritto d’iniziativa
1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto a
deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni
concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una
relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è
inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario comunale
per l’istruttoria di cui all’art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e ne informa
la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del
Consiglio a trattare l’argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle
competenze del Consiglio o non legittima, il Presidente del Consiglio comunica
al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio
comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se
l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive
la proposta all’ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con
l’oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali
sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono
presentati, in scritto, al Presidente del Consiglio, entro il terzo giorno
precedente quello dell’adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di
limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso
della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o
ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento
ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell’adunanza sono subito
trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario comunale che ne cura con
procedura d’urgenza l’istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel
corso dell’adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime
parere nell’ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario
comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l’ulteriore
trattazione della delibera viene rinviata a dopo l’ultimo punto all’ordine del
giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la
deliberazione viene rinviata all’adunanza successiva.
Art. 23
Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni
1. I consiglieri nell’esercizio dell’attività e del sindacato ispettivo hanno
diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni, interpellanze
e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze
allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Presidente del
Consiglio e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai
consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del consiglio
che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine
predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto.
Se il consigliere interessato lo richiese, l’interrogazione e la risposta sono
comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della
trattazione delle interrogazioni.
4. L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere
informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali
provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione
all’oggetto medesimo.
5. L’interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l’adunanza,
subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il
Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In
caso contrario si riserva di dare risposta scritta all’interrogante entro trenta
giorni da quello di presentazione.
6. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi o
gli intendimenti della condotta dell’Amministrazione su questioni di particolare
rilievo o di carattere generale.
7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte
dal consigliere proponente e sono iscritte all’ordine del giorno della prima
adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
8. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio
comunale, nell’ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e
dallo statuto, riferita all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte
del Consiglio o della Giunta nell’ambito dell’attività del Comune e degli enti
ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si
conclude con una risoluzione ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio,
nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
Art. 24
Richiesta di convocazione del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un
termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei
consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi
richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene
al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio,
che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell’ente.
3. Nel caso che sia proposta l’adozione di deliberazioni, la trattazione di
interrogazioni e l’adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato
quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, di cui
al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto
stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 25
Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune
tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato
elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti
gli atti dell’amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o
regolamento, in conformità all’art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000
n.267 ed all’art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. L’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai
consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli
atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e
servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
Art. 26
Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le
specifiche finalità d’uso connesse all’esercizio del loro mandato, hanno diritto
al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di
determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni
consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per
legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai
suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte
avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal
consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal
dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare
gli estremi dell’atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il
modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata
esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva
ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della
richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual
caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per
il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od
impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di
cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta
nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il
loro uso è limitato all’esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di
consigliere comunale, ai sensi dell’allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n.642.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono
addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura,
fotocopia e rilascio sia perché l’esercizio del diritto di accesso attiene
all’esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia
perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.
CAPO III
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
Art. 27
Diritto di esercizio del mandato elettivo
1. I consiglieri comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto
ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle
condizioni stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l’indennità di presenza per l’effettiva
partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un’adunanza al
giorno.
3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l’indennità di carica prevista
dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, non è dovuta l’indennità di presenza per la
partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni
consiliari permanenti.
4. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a
recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno
diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché
all’indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e
soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dell’apposito
regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle
riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti
locali che hanno rilevanza nazionale.
5. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000
n.267, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi
conseguenti all’espletamento del mandato.
Art. 28
Divieto di mandato imperativo
1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
2. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena
libertà di espressione e di voto.
Art. 29
Partecipazione alle adunanze
1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del
Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata
comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al
Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata
comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il
consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di
lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.
Art. 30
Obbligo di astensione
1. Nell’ipotesi in cui un argomento messo all’Ordine del giorno del Consiglio
investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado
dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall’aula non
potendo partecipare ne alla discussione ne alla votazione.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l’obbligo di assentarsi
dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative
deliberazioni.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il
Segretario comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale
obbligo.
Art. 31
Responsabilità personale- esonero
1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in
favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E’ esente da responsabilità il consigliere assente all’adunanza.
3. E’ parimenti esente da responsabilità conseguente all’adozione di un
provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della
votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di
responsabilità stabilite dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.
CAPO IV
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 32
Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti
1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un
determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere
comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio
comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con
scheda segreta.
3. Si osservano disposizioni stabilite dalla legge per assicurare condizioni di
pari opportunità.
Art. 33
Funzioni rappresentative
1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e
manifestazioni indette dall’amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può
essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per
ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta
comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d’urgenza, dalla
conferenza dei capi gruppo.
Titolo III
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
CONVOCAZIONE
Art. 34
Competenza
1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del
Consiglio. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del
Consiglio la convocazione viene effettuata dal Sindaco.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta
del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal
Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di
inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il
Prefetto.
Art. 35
Avviso di convocazione
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le
modalità di cui al presente regolamento.
2. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora
dell’adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri
comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei
lavori nel corso della giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli
orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che i
lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l’ora di inizio di
ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della
medesima adunanza.
3. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o
straordinario e se viene convocata d’urgenza.
4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per
l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e
dallo statuto.
5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia
ritenuta necessaria dal Presidente del Consiglio o sia richiesta dal Sindaco o
da almeno un quinto dei consiglieri. L’adunanza deve essere tenuta entro 20
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed
indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.
7. Nell’avviso deve essere sempre precisato se l’adunanza ha carattere
ordinario, straordinario o d’urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda
convocazione. Nell’avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli
elencati nell’ordine del giorno.
8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo
del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od
impedimento temporaneo, dal Sindaco.
Art. 36
Ordine del giorno
1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio
comunale ne costituisce l’ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare
l’ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l’obbligo di iscrivere
le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L’iniziativa delle proposte da iscrivere all’ordine del giorno spetta al
Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai
consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt.23 e 24.
5. Il referto dell’organo di revisione economico-finanziaria su gravi
irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio
all’inizio dell’ordine del giorno dell’adunanza del Consiglio da tenersi entro
15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti
renda necessario che la riunione avvenga nei termini d’urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell’ordine del giorno, pur con la necessaria
concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai
consiglieri di individuarne con certezza l’oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell’ambito dell’ordine del giorno, sotto
l’indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le
condizioni di cui all’art. 45. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati
in seduta pubblica.
8. L’ordine del giorno è inserito od allegato all’avviso di convocazione del
quale costituisce parte integrante.
Art. 37
Avviso di convocazione - consegna - modalità
1. L’avviso di convocazione del consiglio, con l’ordine del giorno, deve essere
consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta
consegna, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la stessa è
stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna
può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale
vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono
conservati a corredo degli atti dell’adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci
giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel
Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il
nominativo e l’indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli
avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando
l’amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario
non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il
Presidente del Consiglio provvede a far spedire l’avviso di convocazione al
domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le
spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell’avviso
al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto,
l’obbligo di consegna dell’avviso di convocazione e rispettati i termini fissati
dalla legge e dal regolamento.
Art. 38
Avviso di convocazione- consegna - termini
1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai
consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per
la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno
tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi
ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno
24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l’avviso deve essere consegnato
almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano
aggiungere all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie
argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri
almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti
aggiunti.
7. I motivi dell’urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei
provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno di cui al comma sesto possono
essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza
dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal
Consiglio stesso. L’avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri
assenti dall’adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il
consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era
stato invitato.
Art. 39
Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione
1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie
è pubblicato all’albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre
giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che
tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed
in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e
quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze
ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all’albo comunale almeno 24 ore prima
della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia
dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze - inclusi
quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale,
assicurandone il tempestivo recapito al revisore dei conti ed agli organi
d’informazione.
4. Il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione di manifesti per far
noto il giorno e l’ora di convocazione del Consiglio.
CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE
Art. 40
Deposito degli atti
1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere
depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato
nell’avviso di convocazione, almeno 24 ore prima della riunione e nel giorno
dell’adunanza.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza o ad argomenti aggiunti
all’ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L’orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del
Consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del
Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma,
nel testo completo dei pareri di cui all’art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267,
corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l’esame. I consiglieri
hanno diritto di consultare gli atti d’ufficio richiamati o citati negli schemi
di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte
depositate.
4. All’inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati
nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono
essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima
dell’adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l’esame. Con la comunicazione
viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti
suddetti.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma
avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai
consiglieri.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono
presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale
di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio
pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di
revisione.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20
giorni dalla data dell’adunanza del Consiglio stabilita per l’esame, entro il
quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il
rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell’organo di
revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.
Art. 41
Adunanze di prima convocazione
1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non
interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero
dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal
Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i
consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente
dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di
convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza dei consiglieri
necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a
verbale e dichiara deserta l’adunanza.
4. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in
aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I
consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono
tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali
comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto
dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i
consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre
la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei
consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la
sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo
la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso
risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per
la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a
quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando
il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano
nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Art. 42
Adunanze di seconda convocazione
1. Nell’adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno
diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle
di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei
consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. L’adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale
dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero
minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti
da trattare nella prima.
3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e
deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri
assegnati al Comune, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- lo Statuto e relative modifiche;
- i regolamenti;
- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;
- l’esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei
Conti:
- l’approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali;
- l’approvazione del piano delle opere pubbliche.
4. Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal
Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la
cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel
termine di cui al quinto comma dell’art. 38.
5. Quando l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno
e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del
Consiglio è tenuto ad inviare l’invito per la stessa ai soli consiglieri che non
sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento
in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi
debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda
convocazione.
6. Trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio della seduta di seconda
convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa
viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all’ordine del giorno della seduta di seconda
convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma,
il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente
almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi
vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di un’adunanza di seconda
convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell’ordine del
giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono
essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e
per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima
convocazione. L’aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i
consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell’adunanza. In questo
caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.
9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta
successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente
interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la
nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
Art. 43
Partecipazione dell’assessore non consigliere
1. L’assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa
alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai
fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta
e delle maggioranze per le votazioni.
CAPO III
PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE
Art. 44
Adunanze pubbliche
1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito
dall’art.48.
2. Nell’apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle
adunanze.
Art. 45
Adunanze segrete
1. L’adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono
trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità,
correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni
delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del
giorno dell’adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte
valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il
Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il
Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a
maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone
estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano
dall’aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio
ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d’ufficio.
Art. 46
Adunanze "aperte"
1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la
comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare
l’adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei
luoghi particolari previsti dall’art.4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri
comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione,
della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni
sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà
d’espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei
rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni,
di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti
degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 47
Comportamento dei consiglieri
1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio
diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono
riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata
e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti
dell’educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare
imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l’onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i
principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all’ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella
medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il
Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in
discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza
ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
Art. 48
Ordine della discussione
1. I consiglieri comunali prendono posto nell’aula consiliare con il gruppo di
appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l’attribuzione iniziale dei
posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente
all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove
essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti
coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a
parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo
al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In
caso contrario il Presidente richiama all’ordine il consigliere e, ove lo stesso
persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento,
può essere interrotto per la sua continuazione nell’adunanza successiva.
Art. 49
Comportamento del pubblico
1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare
nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto,
astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse
dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l’esposizione di cartelli, striscioni e l’uso di qualsiasi
altro mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio o
rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al
pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi,
ove occorra, dell’opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell’aula, intendendosi per aula lo spazio
delimitato da apposite transenne all’interno del quale si svolgono i lavori del
Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta
la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all’adunanza viene arrecato
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo
averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto
stabilito dal primo comma, può ordinarne l’allontanamento dalla sala fino al
termine dell’adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i
richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa
la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa
dell’adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi
gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato,
con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
Art. 50
Ammissione di funzionari e consulenti in aula
1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri ,
può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino
relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di
progettazioni e studi per conto dell’amministrazione, per fornire illustrazioni
e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal
Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono
congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
CAPO V
ORDINE DEI LAVORI
Art. 51
Comunicazioni - interrogazioni
1. All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente
effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull’attività del Comune
e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l’intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può
effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente
comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei
consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per
ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un
consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta
pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L’esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato
nell’ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all’ordine del
giorno dell’adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in
cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s’intende ritirata, salvo che
il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od altra adunanza.
7. L’interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore,
con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per
tutti gli argomenti, negli atti dell’adunanza. Conclusa l’illustrazione il
Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare
all’assessore incaricato di provvedervi. L’illustrazione e la risposta devono
essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare
se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento
entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a
chiusura, un breve intervento del Presidente o dell’Assessore.
9. Nel caso che l’interrogazione e/o l’interpellanza sia stata presentata da più
consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi,
di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono
trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all’ordine
del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione
dell’argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all’ordine del giorno,
entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri
possono presentare interrogazioni urgenti. Il Presidente o l’Assessore
incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta
all’interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare
immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che
la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni successivi all’adunanza.
13. Trascorsa un’ora e mezza dall’inizio delle comunicazioni e della trattazione
delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è
a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla
successiva seduta del Consiglio comunale.
14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio
preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non
è iscritta all’ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.
15. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene
data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza, e
l’interrogazione non viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio
16. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l’iscrizione
dell’interrogazione all’ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che
per la stessa è richiesta risposta scritta.
Art. 52
Ordine di trattazione degli argomenti
1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle
interrogazioni, procede all’esame degli argomenti secondo l’ordine del giorno.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del
Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del
Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione
a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino
iscritti all’ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi
seguenti.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli
argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare
importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
Art. 53
Discussione - norme generali
1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti
all’Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo
stesso Sindaco o l’Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte
effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il
Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire,
disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono
a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla
discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o
il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può
parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per
non più di cinque, per rispondere all’intervento di replica del Presidente o del
relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due
volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque,
per rispondere all’intervento di replica del Presidente o del relatore.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi,
associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo
richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che
ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le
controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può
dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi
altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o
dilatorio, dato che l’argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può
avvenite solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo,
in modo che sia stato possibile conoscere l’opinione di tutti i gruppi, salvo
che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la
dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata
non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di
un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto
anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.
I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra
stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le
discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al
rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In
ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla
conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio della seduta
o prima che si proceda all’esame dell’argomento.
Art. 54
Questione pregiudiziale o sospensiva
(ritiro e rinvio dei punti all’ordine del giorno)
1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non
sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta
anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della
trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere
posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa
sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della
discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere
all’esame dell’argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può
parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia
stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non
oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con
votazione palese.
Art. 55
Fatto personale
1. Costituisce "fatto personale" l’essere attaccato sulla propria condotta o
sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse
da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i
motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere
insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio,
senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il
consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto
personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che
ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal
Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e
riferisca sulla fondatezza dell’accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza
votazioni.
CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE
Art. 56
La partecipazione del Segretario all’adunanza
1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le
sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e
chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione.
Art. 57
Il verbale dell’adunanza - relazione e firma
1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà
espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua
redazione provvede il Segretario Comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell’andamento della seduta
consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale
delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su
ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in
forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso
delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima
chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore.
Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi
vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia
fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non
debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad
escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia
richiesta scritta, nel corso dell’adunanza, le stesse sono, in modo conciso,
iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi
della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle
persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul
loro operato.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del
Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli
interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell’adunanza e dal
Segretario comunale.
Art. 58
Verbale - deposito - rettifiche- approvazione
1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri nel termine di
deposito delle proposte di deliberazione.
2. All’inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano
osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si
intende approvato all’unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla
lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere
modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo,
per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo
nella discussione del merito dell’argomento. Il Presidente interpella il
Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se
nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono
manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la
proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il
Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della
adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a
margine od in calce, nel verbale dell’adunanza cui si riferisce la rettifica.
Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano
l’indicazione della data dell’adunanza nella quale le rettifiche sono state
approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono
depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri
è disposto dal Segretario comunale.
Titolo IV
LE DELIBERAZIONI
CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Art. 59
La competenza esclusiva
1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti
deliberativi elencati nel secondo comma dell’art.42 del T.U. 18 agosto 2000
n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo
sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa
dell’ente.
2.Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti
allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da
leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di
ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro
surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad
altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d’urgenza,
provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva
competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell’art.42 del
T.U. 18 agosto 2000 n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.
Art. 60
Conflitti di attribuzione
1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del
Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all’esame di una
commissione costituita dal Sindaco, dal vice Sindaco e dal Segretario comunale.
La decisione è adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U. 18
agosto 2000 n.267, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della
commissione è definitiva e viene dal Sindaco comunicata al Consiglio comunale ed
alla Giunta.
2. All’adozione dell’atto provvede l’organo del quale la commissione ha
riconosciuto la competenza.
CAPO II
LE DELIBERAZIONI
Art. 61
Forma e contenuti
1. L’atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli
elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti
devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine
alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del
servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere
inseriti nella deliberazione.
3. Nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L’istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio
proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di
valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositano nei termini
stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio,
esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa
sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del
dibattito, il Segretario comunale esprime parere circa la legittimità dell’atto
emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell’atto ha luogo nel corso del procedimento
deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del
Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le
conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell’atto. Se i pareri non sono
espressi nei termini previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, o da
altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone
constare nell’atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune
e l’indicazione del tempo decorso.
Art. 62
Approvazione - revoca - modifica
1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo
III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme
allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell’autotutela, ha il potere
discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione
delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino
fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell’adozione del
provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve
essere fatta espressa menzione della volontà dell’organo di revocare,
modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone
gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche,
integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino,
per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a
terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i
relativi rapporti.
CAPO III
LE VOTAZIONI
Art. 63
Modalità generali
1. L’espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in
forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai
successivi artt. e .
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte
espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve
esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei
comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga
diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non
sono presenti nel numero necessario per rendere legale l’adunanza, e nei casi
previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la
legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l’ordine delle votazioni è il seguente:
a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la
trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa,
a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
b) le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:
- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi,
c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno
un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la
votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la
suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema
dell’atto deliberativo;
d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono
conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario
modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti
modalità:
a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscenza su
quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate
per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del
regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni
sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai
consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente,
il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di
deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla
deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare
interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo
brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi
alle modalità della votazione in corso.
Art. 64
Votazioni in forma palese
1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
Spetta al Presidente indicare, prima dell’inizio della votazione, la modalità
con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a
votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad
indicare la loro posizione.
3. Controllato l’esito della votazione con la collaborazione del segretario
comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un
solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso
assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente,
anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che
intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono
dichiararlo prima dell’espressione del voto o dell’astensione.
Art. 65
Votazione per appello nominale
1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla
legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su
proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla
deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l’appello, al quale i consiglieri rispondono
votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e
riconosciuto dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del segretario
stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale
è annotato a verbale.
Art. 66
Votazioni segrete
1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di
colore e formato, prive si segni di riconoscimento;
b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende
eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al
Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano
come non scritti, iniziando, nell’ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i
nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e
della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano
l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da
assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare
un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che
riportino il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al
Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del
Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al
Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri
votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso
da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone
l’immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale
deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con
l‘assistenza dei consiglieri scrutatori.
Art. 67
Esito delle votazioni
1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo
statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni
deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto
il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a
favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è
dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che,
raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengo dal voto si computano nel numero necessario a
rendere legare l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei
votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione
infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del
giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto,
una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima
non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di
votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l’annuncio dell’esito della votazione il Presidente conclude il suo
intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non
ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e
contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene
indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non
eletti.
Art. 68
Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l’avvenuta
approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma
palese.
Titolo V
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 69
Cause di scioglimento ed effetti
1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino
all’elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla
carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le
condizioni previste e regolate dall’art.141 e 143 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni
loro eventualmente attribuiti.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 70
Entrata in vigore - Diffusione
1. Il presente regolamento entrerà in vigore contemporaneamente all’entrata in
vigore della deliberazione consiliare di adozione delle modifiche statutarie
proposte dalla Commissione Comunale per lo studio e la proposta di regolamento
dei lavori del Consiglio Comunale e per la modifica dello Statuto Comunale,
istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27 Novembre 2003.
Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il
funzionamento del Consiglio comunale. Copia del presente regolamento è inviata
dal Presidente del Consiglio ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del
Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia
del regolamento è inviata ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione
dell’elezione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio,
in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare.
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