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STATUTO
Adottato con deliberazione
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 10 DEL 11.04.2003
Modificato ed integrato
con deliberazione
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 08.04.2004
SOMMARIO
CAPO I - PRINCIPI
Art. 1 - (Statuto)
Art. 2 -
(Comunità – Valori e Metodi)
Art. 2 bis -
(Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi
vegetali ed animali)
Art. 3 - (Stemma e
Gonfalone)
Art. 4 - (Funzioni)
Art. 4 bis
- (Difesa dell'ambiente)
Art. 4 ter
- (Ripudio della guerra)
CAPO
II - PARTECIPAZIONE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO
Art. 5 -
(Principio e diritti di partecipazione)
Art. 6 - (Forme
associative)
Art. 7 - (Organi
consultivi)
Art. 8 -
(Istanze, petizioni, proposte)
Art. 9 - (Diritto di
udienza)
Art. 10 - (Referendum
consultivo)
Art. 11 - (Norme di indirizzo per l’attività amministrativa e
regolamentare)
Art. 12 -
(Procedimento amministrativo)
Art. 13 -
(Pubblicità degli atti amministrativi)
Art. 14 - (Diritto di
accesso)
Art. 15 - (Diritto
all’informazione)
CAPO III - ORGANI DI GOVERNO
Art. 16 - (Organi di
governo)
Art. 17 - (Consiglio)
Art. 18 - (I Consiglieri)
Art. 18 bis
- (consigliere aggiunto)
Art. 19 - (Decadenza)
Art. 20 -
(Gruppi consiliari e Capigruppo)
Art. 21 -
(Organizzazione del Consiglio)
Art. 22 - (Pari
opportunità)
Art. 23 -
(Prima seduta del Consiglio)
Art. 24 - (Sindaco)
Art. 25 -
(Rappresentanza legale)
Art. 26 - (Nomine)
Art. 27 - (Nomina della
Giunta)
Art. 28 - (Giunta)
Art. 29 -
(Funzionamento della Giunta)
Art. 30 - (Assessori)
Art. 31 - (Vicesindaco)
Art. 32 -
(Cessazione dalla carica del Sindaco)
CAPO IV -
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 33 - (Principi
generali)
Art. 34 - (Servizi)
Art. 35 - (I settori)
Art. 36 - (Il
Segretario Comunale)
Art. 37 - (Vice Segretario)
Art. 38 -
(I responsabili dei settori e dei servizi )
Art. 39 - (Rapporti di
lavoro)
Art. 40 -
(Collaborazioni esterne)
Art. 41 - (Assunzioni
esterni)
Art. 42 - (Controlli
interni)
Art. 43 - (Controllo
di gestione)
Art. 44 -
(Valutazione dei risultati)
Art. 45 - (Controllo
strategico)
Art. 46 - (Organico
dell’Ente)
Art. 47 - (Contratti)
Art. 48 -
(Gestione in forma associata)
Art. 49 -
(La collaborazione tra Comune, Provincia e Regione)
Art. 50 - (Accordi di
programma)
Art. 51 -
(Forme di gestione dei servizi pubblici)
Art. 52
- (Partecipazione a consorzi e a società di capitali)
CAPO V - FINANZA,
CONTABILITÀ E REVISIONE
Art. 53 - (Autonomia
finanziaria)
Art. 54 - (Bilancio)
Art. 55 - (Patrimonio)
Art. 56 - (Trasparenza)
Art. 57 - (Diritti
del contribuente)
Art. 58 - (Revisore dei
Conti)
Art. 59 -
(Regolamento di Contabilità)
Art. 60 - (Rinvio)
CAPO VI - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 -
(Efficacia dei Regolamenti vigenti)
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
(Statuto)
1. Lo Statuto del Comune di VIGNANELLO è l'atto che riconosce ed esprime
l'autonomia della Comunità vignanellese nonché l'ordinamento dell'Ente e ne
costituisce l'espressione istituzionale nella forma della democrazia.
2. Il Comune di Vignanello, che fa propri i principi generali stabiliti dalla
Costituzione e dalla legislazione vigente, ha autonomia organizzativa,
finanziaria, regolamentare e responsabilità delle funzioni e dei compiti
amministrativi di sua competenza.
Il Comune di Vignanello:
a) favorisce la collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali e partecipa
alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione Europea;
b) adotta il metodo della concertazione delle scelte programmatorie e
strategiche con le forze sociali, culturali ed economiche presenti nel
territorio vignanellese;
c) fa proprio il principio di sussidiarietà, secondo cui l’attribuzione delle
responsabilità pubbliche compete all'autorità ed ai soggetti territorialmente e
funzionalmente più vicini ai cittadini;
d) assolve le proprie funzioni in ambito programmatorio, di indirizzo e
controllo, promuove la libertà della persona e riconosce le autonome iniziative
dei cittadini e delle loro rappresentanze e formazioni sociali, come
interlocutrici per lo svolgimento di funzioni pubbliche e di interesse generale,
ponendo come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini ed il
benessere della comunità locale;
e) per l’esercizio delle funzioni amministrative, opera secondo i principi di
efficacia, efficienza, economicità, semplificazione e pubblicità dei
procedimenti, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi.
Art. 2
(Comunità – valori e metodi )
1. Il Comune è l’Ente che rappresenta la comunità vignanellese , cura gli
interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le valenze sociali, culturali ed
economiche.
2. Il Comune riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e opera per
la tutela e l’accoglienza della vita umana in tutti i suoi momenti.
2 bis. II Comune promuove nel proprio territorio il rispetto fra le persone, le
culture, le etnie, le idee, considerando le diversità e le differenze una
risorsa del paese. Allo stesso tempo promuove la cultura del confronto e della
collaborazione.
2 ter. Il Comune condanna e contrasta qualsiasi manifestazione di violenza
personale o collettiva, evidente o nascosta; opera per rimuovere le condizioni
che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione al costume ai
rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone e soprattutto i
giovani a manifestare comportamenti violenti; promuove allo stesso tempo nel
quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione fra gli organi
istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e
della convivenza sociale.
3. Il Comune promuove la tutela della persona e delle famiglie, la
valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno
alla responsabilità primaria di entrambi i genitori nell'impegno di cura e di
educazione dei figli, anche tramite appositi servizi.
4. Il Comune, in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di
diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio
ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di
educazione.
5. Il Comune assicura tutela alla persona anziana, di cui afferma e riconosce
l'importanza sociale; opera per la salvaguardia della dignità e della qualità
della vita di tutti i cittadini anziani, favorendo la loro permanenza nelle
famiglie di appartenenza e assicurando assistenza agli anziani soli o costituiti
in nucleo di convivenza.
6. Le politiche pubbliche del Comune sono stabilite ed attuate con l'esercizio
della democrazia rappresentativa e diretta, con distinzione delle
responsabilità, con l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza, l’economicità e
la trasparenza dell'attività amministrativa, con la collaborazione fra enti
locali, nonché fra soggetti pubblici e soggetti privati nel rispetto dei
principi di sussidiarietà ed autonomia.
7. Il Comune considera la concertazione ed il sistema delle relazioni sindacali
un momento qualificante nella definizione delle politiche relative allo sviluppo
economico e sociale della comunità.
8. Il Comune assume il valore dei tempi di vita e di lavoro come principio
informatore della propria azione amministrativa.
9. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze in materia fiscale ed
impositiva, assume l'equità fiscale come uno dei principi basilari su cui
fondare il prelievo tributario e la convivenza civile della società cittadina.
10. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, promuove rapporti
internazionali ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con
le comunità locali degli altri Paesi, anche nella prospettiva dell'unità
politica dell'Europa e al fine di cooperare al consolidamento dell'Unione
Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.
11. In base al principio della valorizzazione di tutte le differenze ed in
particolare di quelle di genere, il Comune esercita le proprie funzioni tenendo
conto che la comunità vignanellese è composta di uomini e donne.
In conformità alla Costituzione, alla legislazione nazionale e regionale, alle
direttive e normative U.E. in materia, il Comune promuove politiche di pari
opportunità fra i sessi, anche con azioni positive; tali politiche vanno
supportate con adeguate risorse e con una specifica delega ad un Assessore.
Art. 2 bis
(Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi vegetali ed animali)
1. Il Comune ritiene che esistano limiti invalicabili al progressivo sviluppo
della ricerca scientifica. La sperimentazione genetica non può spingersi oltre i
limiti imposti dalla natura nella considerazione che una società civile deve
sempre porsi la riflessione sulla validità di modificare al solo scopo del
profitto economico ciò che la natura ha creato in millenni.
2. Il Comune si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio
territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in
laboratorio con manipolazione genetica, a fini di profitto economico; si impegna
altresì a sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari
biologiche ed a sostenere un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto
dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e
tradizionali.
3. Il Comune di Vignanello si definisce "Comune Antitransgenico" ed aderisce
alle iniziative nazionali e internazionali che perseguono lo steso indirizzo.
Art.3
(Stemma e Gonfalone )
1. Vignanello, ha segno distintivo nello stemma e nel gonfalone.
2. Lo stemma civico del Comune di Vignanello è diviso in due sezioni da una
banda trasversale obliqua nella quale è inserita l’iscrizione V.N.C. avente
duplice significato: “Vignanello nel Cimino” e “ Vino, Nocciole, Castagne”.
Nella parte superiore a sfondo azzurro è raffigurato un grappolo d’uva dorato e
fogliame, a rappresentare l’ottimo vino da sempre prodotto nella zona; nella
parte inferiore, a sfondo rosso, è raffigurato l’emblema chigiano dei sei monti
con sopra una stella a testimonianza della antica nobiltà del borgo cimino.
Tutta la raffigurazione è inserita in uno scudo del tipo “sannitico” sormontato
da una corona in muratura merlata di tipo comunale.
2. E' riservato al Comune l'uso dello stemma e del gonfalone, del quale il
Comune stesso si riserva la concessione in uso ad altri enti ed associazioni
operanti sul suo territorio.
Art. 4
(Funzioni)
1. Il Comune di Vignanello, nell'ambito dei principi dell'ordinamento
costituzionale e repubblicano, è autonomo in quanto dotato di autogoverno, di
proprie funzioni, di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito del proprio
Statuto, dei propri Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica, di autonomia statutaria ed organizzativa, di autonomia normativa e
amministrativa, di adeguata dimensione demografica e territoriale e di ogni
altro attributo rilevante per l’autonomia politica.
2. Il Comune di Vignanello è titolare di tutte le funzioni di interesse e di
dimensione locale non attribuite espressamente ad altri enti dall'ordinamento;
esercita, altresì, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, le
funzioni trasferite o delegate e consente di avvalersi dei suoi uffici, dovendo
in ogni caso essere assicurata la copertura finanziaria degli oneri relativi.
3. Il Comune di Vignanello svolge le proprie funzioni, oltre che direttamente
nei settori di primaria importanza per i cittadini, anche attraverso le attività
che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali, riconoscendo le persone e le
famiglie, la cooperazione sociale, l’associazionismo, il volontariato ed altre
forme economiche senza fini di lucro come propri interlocutori.
Art. 4 bis
(Difesa dell'ambiente)
1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente, il territorio e il paesaggio come
beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti
naturalistiche che storiche e culturali.
2. Il Comune assume la difesa ambientale come dato strutturale e centrale di
qualsiasi programma organico di sviluppo economico, urbanistico, sociale e
civile.
3. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla Legge, assume e
sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di
riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare
e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque.
4. Il Comune si adopera per far si che la coscienza e la consapevolezza della
centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza,
trasformandosi in responsabilità collettiva.
5. Il Comune considera le risorse idriche un bene comune universale e un diritto
inalienabile da difendere e tutelare.
Art. 4 ter
(Ripudio della guerra)
1. II Comune di Vignanello in conformità ai principi solidaristici fondamentali
della Costituzione, che riconoscono i diritti delle persone umane, sancisce il
ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
e promuove la cooperazione fra i popoli riconoscendo nella pace un diritto
fondamentale delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani,
assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione
ed un maggiore radicamento nella società; sostiene inoltre tutte le iniziative
culturali e di ricerca, d'educazione, di cooperazione e d'informazione che
tendano a fare del Comune terra di pace.
3. Il Comune promuove l'affermazione di una cultura della Pace e della
Nonviolenza che rappresenti un mezzo per la costruzione di un'Europa dei popoli
e delle moltitudini, indispensabile per il rinnovamento e il rafforzamento delle
istituzioni internazionali e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del
mondo.
4. Il Comune accoglie e promuove le proposte e i progetti di tutte le
istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che
perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale.
5. All'interno del territorio del Comune di Vignanello non è consentito, per
quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di
impianti ad energia nucleare che producano inquinamento radioattivo, né lo
stazionamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.
CAPO II
PARTECIPAZIONE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO
Art. 5
(Principio e diritti di partecipazione)
1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o
associati, nell'attività di programmazione e redazione di piani, programmi e
progetti finalizzati, nonché nella verifica dei risultati.
Per tale scopo il Comune attiva una pluralità di forme di consultazione e di
partecipazione della cittadinanza a cominciare dall'uso delle riunioni pubbliche
finalizzate alla comunicazione, alla reciproca informazione, al dialogo tra
l'Amministrazione e la cittadinanza, in ordine a fatti, problemi, proposte che
investano la tutela dei cittadini, singoli e/o associati, nonché gli interessi
collettivi.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune
e quanti, cittadini della Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti,
abbiano nella circoscrizione comunale un rapporto continuativo di lavoro, di
impresa, di proprietà, di studio e di utenza di servizi limitatamente alle
questioni e alle tematiche inerenti il rapporto di collegamento con la
circoscrizione comunale medesima.
2 bis. I diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si
applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente
presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune o aventi in questo il
domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
3. Il diritto di voto e l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo negli
istituti e negli organismi di partecipazione sono esercitati secondo la
legislazione vigente.
4. Nel bilancio comunale è previsto uno stanziamento per le spese connesse agli
istituti di partecipazione e alle attività di informazione, di comunicazione, di
consultazione della cittadinanza promosse dagli organi istituzionali
dell'Amministrazione.
Art. 6
(Forme associative)
1. Il Comune, riconoscendone la funzione formativa e sociale, favorisce le forme
associative operanti sul territorio comunale e, in particolare, quelle che
praticano forme di solidarietà, di progresso sociale e quelle del volontariato.
2. Il Comune riconosce la funzione sociale e di rappresentanza delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni imprenditoriali,
dell'artigianato, della cooperazione, delle attività agricole, industriali e del
terziario; con esse il Comune concerta e si confronta sulle scelte
programmatiche.
3. Al fine di favorire e rendere effettiva la partecipazione dei cittadini in
forma associata, il Comune con atto del Consiglio Comunale procede al
riconoscimento delle associazioni che ne fanno esplicita richiesta, ne verifica
le finalità, la consistenza, l’ organizzazione, i rappresentanti pro-tempore, l’
effettiva attività e ogni altro elemento utile di conoscenza.
4. Il Comune riconosce e promuove il diritto all'autonoma partecipazione delle
giovani generazioni alla vita della società e delle istituzioni democratiche,
anche tramite organismi diretti ad esprimere le istanze giovanili e
l'autogestione, concorrendo all'adozione di azioni positive volte a promuovere
politiche, programmi e progetti per i giovani.
5. Alle forme associative, alle organizzazioni del volontariato e di promozione
sociale il Comune assicura:
a. la consultazione sulle materie nelle quali operano, in casi di particolare
interesse per la collettività;
b. la corresponsione di eventuali contributi economici, anche per interventi sul
patrimonio comunale compatibili con la disponibilità dell'ente e richiesti sulla
base di progetti, per la realizzazione di iniziative di carattere sociale,
ricreativo e culturale, secondo le modalità e i criteri previsti nel
Regolamento.
6. Previa stipulazione di apposite convenzioni alle forme associative e alle
organizzazioni del volontariato possono essere affidate:
a. la realizzazione di progetti, studi e indagini;
b. la gestione di prestazioni per la collettività.
L'affidamento di queste attività deve avvenire in armonia con gli scopi
statutari delle forme associative e delle organizzazioni del volontariato e, di
norma, sulla base di progetti specifici presentati dalle stesse, nonché sulla
base di una dichiarazione che attesta la disponibilità di competenze adeguate
allo scopo.
Art. 7
(Organi consultivi)
1. Il Consiglio e la Giunta, oltre ai casi previsti dalla Legge, possono
istituire Commissioni nei diversi settori di attività del Comune, determinandone
composizione, durata, funzionamento ed eventuale attribuzione, solo per le
Commissioni previste dalla Legge, di un gettone di presenza in misura non
superiore a quello stabilito per i Consiglieri Comunali.
Art. 8
(Istanze, petizioni, proposte)
1. Le istanze, proposte e petizioni, da parte di persone singole o associate per
la tutela di interessi individuali o collettivi sono indirizzate, in forma
libera, al Sindaco e devono contenere una chiara indicazione delle richieste.
2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni devono essere firmate.
3. A tutte le istanze, petizioni e proposte l'organo comunale competente deve
dare risposta.
4. L'iniziativa per la modifica dello Statuto o dei Regolamenti viene presa in
considerazione per la relativa deliberazione ove esercitata da almeno un decimo
dei cittadini elettori residenti.
Art. 9
(Diritto di udienza)
1. Il Comune garantisce il diritto di udienza ai cittadini per prospettare
problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza
comunale.
Art. 10
(Referendum consultivo)
1. Il referendum consultivo sulla proposta e sull'eliminazione di atti di
competenza degli organi comunali è indetto dal Sindaco quando lo richiedano 1/5
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure su
deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a maggioranza dei 2/3 dei
Consiglieri assegnati.
2. Il referendum riguarda materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso
in materie e atti relativi alla tutela dei diritti delle minoranze, a elezioni,
nomine, designazioni, decadenze, revoche, allo Statuto Comunale, all'ordinamento
dei servizi e degli uffici, al funzionamento degli organi comunali, agli atti in
materia di imposte, tasse, tariffe e oneri a carico della cittadinanza, al
personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende; non è ammesso per i
provvedimenti in materia di espropriazione per pubblica utilità, per i
provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o emissione di prestiti, per il
bilancio preventivo e consuntivo, per gli atti di mera esecuzione di norme
statali o regionali.
In materia urbanistica e di pianificazione del territorio il referendum
consultivo è ammissibile esclusivamente sui progetti di variante generale al
piano regolatore adottati dal Consiglio Comunale e può essere proposto prima che
il Consiglio deliberi sulle osservazioni al progetto.
3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, con l'indicazione
precisa dell'oggetto o del provvedimento cui si riferisce.
4. Nel caso di referendum consultivo su iniziativa popolare l'iniziativa del
Comitato Promotore è da ritenersi valida se sottoscritta da almeno 500 cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Il quesito referendario è conseguentemente sottoposto a verifica, rappresentata
da un giudizio di ammissibilità in ordine alla materia e alla forma del quesito,
da parte di un Comitato di Garanti, che si esprime nei termini e nei tempi
previsti dall'apposito Regolamento.
Ottenuto il giudizio di ammissibilità il Comitato Promotore può avviare la
raccolta delle firme di cui al comma 1.
In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di
ammissibilità e la effettuazione del referendum, sia intervenuta una
deliberazione comunale sulla materia oggetto della proposta, il Comitato dei
Garanti valuterà se occorre procedere alla effettuazione stessa o se la proposta
sia da considerarsi assorbita dal contenuto della deliberazione.
5. Il Regolamento Comunale di cui al comma 4 del presente articolo determina i
criteri di formulazione dei quesiti, le modalità e i termini di presentazione
della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, la composizione e le
prerogative del Comitato dei Garanti, le modalità di svolgimento delle
operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato di
cui al sopracitato comma 4.
6. Quando al referendum ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il
Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto
a deliberare, con giudizio motivato, sia se intende conformarsi all'esito della
votazione, sia se intende discostarsi.
7. Sullo stesso quesito non può essere chiesto nuovo referendum se non dopo due
anni dallo svolgimento del precedente.
8. Le votazioni referendarie non possono essere tenute nei sei mesi precedenti
lo scadere del mandato amministrativo e non possono aver luogo in coincidenza
con altre operazioni di voto.
Art. 11
(Norme di indirizzo per l’attività amministrativa e regolamentare)
1. I Regolamenti Comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte
ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Art. 12
(Procedimento amministrativo)
1. Nel procedimento amministrativo sono riconosciuti tutti gli interessi
inerenti al provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi,
interessi collettivi, interessi diffusi.
2. I soggetti titolari di interessi, anche tramite loro delegati formalmente
investiti e/o nominati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi,
diritto di intervento con memorie, scritti, documenti, nonché diritto di essere
consultati dagli organi competenti con le modalità previste dal Regolamento.
3. Il contenuto discrezionale del provvedimento finale può essere determinato
tramite accordo con i soggetti intervenuti nel procedimento, nell'ambito e nei
limiti dei principi legislativi vigenti nei diversi settori di attività.
4. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è
comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
5. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o
per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti gravosa, la notizia dell’avvio del procedimento è data con
altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta
dall’Amministrazione.
6. Per i Regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di
pianificazione e di programmazione e per le ordinanze contingibili e urgenti,
restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Art. 13
(Pubblicità degli atti amministrativi)
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici.
2. I Regolamenti per i quali non esista speciale obbligo normativo di
ripubblicazione entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione, secondo la disciplina propria delle deliberazioni del Consiglio e
della Giunta, salvo diversa previsione dell’organo deliberante.
3. Il Comune, per agevolare la consultazione e l’applicazione, provvede a
raccogliere per materie omogenee la normativa regolamentare e le circolari
interne.
Art. 14
(Diritto di accesso)
1. Il Comune riconosce, a tutti i cittadini e a chiunque vi abbia interesse per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli
atti amministrativi, tali intendendosi quelli utilizzati ai fini della attività
amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati,
fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o
quelli particolari che comportino una violazione del diritto alla tutela della
proprietà intellettuale o alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, in
particolare nel caso di esposti, opposizioni e simili istituti, dandone adeguata
motivazione.
2. Il Regolamento, escludendo dall'accesso per garanzia di riservatezza di
terzi, persone, gruppi, imprese, determina la durata dell’inaccessibilità e
consente l'accesso anche agli atti esclusi per quanti debbano prenderne visione
a tutela dei loro diritti.
Art. 15
(Diritto all’informazione)
1. Il Comune garantisce di attivare le forme più idonee tese a sviluppare il
massimo dell’informazione su tutti gli atti che costituiscono l’attività
amministrativa.
CAPO III
ORGANI DI GOVERNO
Art. 16
(Organi di governo)
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Art. 17
(Consiglio)
1. Il Consiglio Comunale è l'organo in cui è espresso, istituzionalmente, il
pluralismo della rappresentanza politica della comunità locale.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e
adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla Legge.
3. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio gli atti inerenti affari estranei
alla gestione dell’Ente, ma connessi al ruolo istituzionale del Comune ove la
competenza derivi dalla specialità della legge.
4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni in via diretta, non essendo ammessa
delegazione ad altri organi.
5. Il Consiglio esercita in relazione ai servizi pubblici locali, gestiti nelle
forme e con i mezzi stabiliti dalla legge, attività di indirizzo, di vigilanza,
di programmazione e, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge, di
regolazione. Nell’esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvale
della collaborazione del Revisore dei Conti ed utilizza i dati forniti
dall’ufficio per il controllo di gestione.
6. Il controllo politico-amministrativo viene esercitato dal Consiglio Comunale,
anche sulla base della relazione del Sindaco in ordine all’ andamento politico e
amministrativo, contestualmente alla verifica delle linee programmatiche di
mandato previste dal successivo art. 23.
7. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra
partecipazione societaria del Comune.
8. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle
forme previste dagli atti di concessione.
9. Il controllo sui servizi gestiti in forma associata con altri enti si
effettua nelle forme previste nell’atto di convenzione.
10. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo le
norme del Regolamento e dello Statuto.
11. L’assegnazione dei fondi per il funzionamento del Consiglio è effettuata dal
Consiglio stesso contestualmente alla approvazione del Bilancio preventivo
annuale.
Art. 18
(I Consiglieri)
1. Ogni Consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti,
ha diritto di:
a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare sugli
oggetti all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal
Regolamento;
b) chiedere la convocazione del Consiglio nelle forme previste dalla legge ed
esercitare l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, salvi i
casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
c) presentare interrogazioni, interpellanze od istanze di sindacato ispettivo
alle quali il Sindaco deve rispondere entro 30 giorni, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale;
d) presentare mozioni e ordini del giorno;
e) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Società a prevalente capitale
pubblico locale, Aziende ed Enti dipendenti e dai gestori di pubblici servizi
comunali, tutti gli atti, le notizie e informazioni utili all’espletamento del
proprio mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio
Comunale
f) accedere alle strutture comunali nel rispetto delle esigenze dei Servizi.
3. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sostituzione e la supplenza dei
Consiglieri e degli altri Amministratori Comunali sono disciplinati dalla legge.
4. I Consiglieri Comunali, unitamente al Sindaco ed agli Assessori, devono
essere assicurati contro i rischi derivanti dall’espletamento del loro mandato.
Art. 18 bis
(consigliere aggiunto)
1. Il consigliere aggiunto è eletto, nel numero di uno, in rappresentanza degli
stranieri di cui al comma 2 bis dell’art. 5 . Le elezioni sono disciplinate da
un apposito regolamento ed avvengono di norma in coincidenza con le elezioni per
il rinnovo del Consiglio comunale.
2. Il consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di
parola, senza diritto di voto, sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
partecipa, inoltre, alle Commissioni Consiliari senza diritto di voto.
Al consigliere aggiunto si applica quanto previsto dall’art. 18 con esclusione
dell’esercizio del diritto di voto e di quanto stabilito alla lettera b) del
comma 2.
Art. 19
(Decadenza)
1. Il Consigliere Comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a tre
sedute consecutive è dichiarato decaduto.
2. Costituiscono cause giustificative dell’assenza, in via indicativa, le
malattie, le esigenze familiari o lavorative, ferie e simili, certificate o
dichiarate in forma scritta al Presidente.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa del Sindaco o di un
qualsiasi Consigliere, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
suoi componenti in carica.
4. Dopo la seconda assenza ingiustificata di un Consigliere, il Sindaco è tenuto
a segnalare al Consigliere interessato, a mezzo di comunicazione scritta
recettizia, il prossimo verificarsi della causa di decadenza.
5. Il procedimento per la pronuncia di decadenza inizia con la comunicazione
scritta, da notificarsi all’interessato, di avvio del procedimento medesimo da
parte del Sindaco sulla base delle assenze ingiustificate accertate.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze,
nonché di fornire eventuali od ulteriori documenti probatori entro il termine,
indicato nella comunicazione e comunque non inferiore a 20 giorni decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio valuta le
eventuali cause giustificative ed infine delibera motivatamente con effetto
immediato. Copia della delibera è notificata all’interessato entro i10 giorni
successivi alla sua adozione.
6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti deve avvenire entro 10 giorni dalla
esecutività o dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
di pronuncia della decadenza.
Art. 20
(Gruppi consiliari e Capigruppo)
1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi Consiliari, ciascuno dei quali
nomina un proprio Capogruppo, con funzioni e secondo modalità stabilite dal
Regolamento.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
Art. 21
(Organizzazione del Consiglio)
1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal
Regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il
Consiglio è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima
seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli
altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del
consiglio.
2. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti; il
Regolamento del Consiglio ne determina il numero, i poteri, la composizione con
criterio proporzionale alla consistenza dei Gruppi Consiliari, le modalità di
elezione dei Presidenti tra i componenti il Consiglio e le forme di pubblicità.
3. Le Commissioni Consiliari svolgono funzioni di istruttoria, di studio, di
approfondimento, di preparazione, di preventiva valutazione degli argomenti
soggetti alla approvazione del Consiglio.
Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la trattazione in aula degli
oggetti già esaminati dalle Commissioni competenti.
4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può istituire
Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione; il Regolamento del
Consiglio disciplina la composizione con criterio proporzionale delle
Commissioni di indagine, i poteri, nonché le forme di pubblicità delle relazioni
al Consiglio. Il Consiglio può altresì istituire commissioni speciali
disciplinandone, con la delibera istitutiva, la composizione, gli obiettivi e la
durata.
5. Sono Commissioni di controllo e garanzia la Commissione Affari Istituzionali
e la Commissione Bilancio.
6. L’attività del Consiglio, in sessione ordinaria ed in unica convocazione,
coincide con l’anno solare.
7. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un
termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le
questioni richieste, nei seguenti casi:
a) per determinazione del Sindaco;
b) su richiesta un quinto dei consiglieri assegnati.
8. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri:
a) per le sessioni ordinarie (bilancio e consuntivo) almeno cinque giorni liberi
(il giorno di consegna non viene computato) prima di quello stabilito per la
seduta;
b) per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima di quello
stabilito per la seduta;
c) per le sessioni urgenti entro ventiquattro ore dalla seduta. E’ convocato
d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono
necessaria l’adunanza.
9. Nell’ipotesi di convocazione richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri
assegnati il Consiglio Comunale dovrà essere riunito entro 20 giorni dal
ricevimento della richiesta.
10.La seduta del Consiglio Comunale di prima convocazione è valida con la
presenza della metà dei Consiglieri assegnati all’Ente, senza computare a tal
fine il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di
1/3 dei Consiglieri assegnati all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
11. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, salvo diversa disposizione .
12. La validità della seduta è retta dai seguenti principi:
a) nel numero fissato per la validità delle sedute, non possono computarsi i
Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro
parenti ed affini sino al IV grado abbiano interessi propri e debbano quindi
astenersi;
b) i Consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente (cioè senza esservi
obbligati) dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere legale
la seduta;
c) i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarano di
non partecipare alla votazione non si computano nel numero necessario a rendere
legale la seduta.
13. Salvi i casi previsti dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono
pubbliche e le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Avvengono a scrutinio
segreto le votazioni che comportino apprezzamenti su qualità personali di
soggetti individuati.
Art. 22
(Pari opportunità)
1. La composizione della Giunta, degli organi collegiali eletti dal Consiglio o
nominati dal Sindaco, degli organi collegiali degli enti, aziende e istituzioni
dipendenti dal Comune, deve garantire, di norma la presenza di entrambi i sessi.
Art. 23
(Prima seduta del Consiglio)
1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, convoca la prima seduta
del Consiglio, da tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione,
per procedere, prima della trattazione di altri oggetti, alla convalida degli
eletti, alla verifica delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di
incompatibilità, disponendo le eventuali surrogazioni e, successivamente, al
giuramento del Sindaco, alla comunicazione dei componenti della Giunta e alla
presentazione delle linee programmatiche di mandato.
Art. 24
(Sindaco)
1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, convoca e presiede
la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e
all'esecuzione degli atti. In quanto responsabile dell'Amministrazione Comunale
egli garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie
concrete di attuazione e risultati dei servizi e delle attività.
2. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori e della Giunta
in relazione alla responsabilità di direzione politica dell' Ente e in
attuazione degli atti di indirizzo del Consiglio, nonché delle linee
programmatiche del proprio mandato amministrativo; adotta i provvedimenti
necessari per l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Comunali.
3. Il Sindaco ha la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi
deliberati dal Consiglio Comunale in progetti e direttive che ne consentano la
realizzazione.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune della cui amministrazione è responsabile ed
è Ufficiale di Governo. Il Sindaco delega un Assessore, che assume la qualifica
di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale. In caso di assenza o impedimento
del Sindaco, la rappresentanza del Comune e l'esercizio delle funzioni di
Ufficiale di Governo competono, in successivo ordine: al Vice Sindaco, agli
altri Assessori in ordine di anzianità, al Consigliere anziano, che risultino
reperibili.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
6. La rappresentanza legale e processuale del Comune è esercitata dal Sindaco e
dagli altri organi comunali secondo le previsioni dell’art. 25.
7. Il Sindaco indice i referendum consultivi.
8. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai
Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite o delegate al Comune. Egli ha, inoltre, competenze e poteri di
indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori, dei
responsabili dei servizi e delle strutture gestionali ed esecutive.
9. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni sulla base degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna e quelli
dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, 10° comma, 90, 109 e 110 del
TUEL e nel rispetto dell’ordinamento del pubblico impiego e dei Regolamenti
Comunali in materia.
11. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo
dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo nazionale.
12. Il Sindaco adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non
collegiale o gestionale, normativamente assegnati alla sua competenza.
13. Il Sindaco emette le ordinanze attribuite alla sua competenza in conformità
alle Leggi ed ai Regolamenti generali e comunali. Le trasgressioni alle
ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa secondo il
procedimento ed i limiti di valore previsti dalla L. n. 689/1981, da altre Leggi
speciali o sopravvenute.
Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini.
Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può altresì adottare
ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale.
Se l’ordinanza adottata ai sensi dei precedenti capoversi è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può
provvedere d’ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in
cui fossero incorsi.
14. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti
in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per
calamità naturali nei casi previsti dalla legge.
15. Il Sindaco ha potere di delega generale e speciale, su singole materie o
della firma di atti, a uno o più Assessori, al Segretario Comunale, ai
responsabili dei servizi o a soggetti previsti dalla legge.
16. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di studiare, approfondire e
riferire al Consiglio sopra gli oggetti che esigono indagini ed esami speciali.
17. Il Sindaco per specifici motivi di necessità e urgenza può attribuire al
Segretario Comunale o ad altro responsabile del servizio l’adozione di atti di
particolare complessità o di competenza di un responsabile di servizio impedito,
incompatibile, inadempiente.
Art. 25
(Rappresentanza legale)
1. La rappresentanza legale del Comune di Vignanello spetta al Sindaco ed ai
Responsabili dei servizi nei casi previsti dalla legge: in particolare, il
Sindaco o chi legalmente lo sostituisce rappresenta il Comune nell’esercizio di
tutte le funzioni politiche ed istituzionali; i Responsabili dei servizi e il
Segretario Generale incaricato dal Sindaco rappresentano il Comune
nell’esercizio di tutte le funzioni gestionali.
2. I Responsabili dei servizi possono, altresì, rappresentare il Comune, se
incaricati o autorizzati dall’Amministrazione secondo le norme regolamentari,
negli enti, aziende o istituti dipendenti o partecipati dal Comune.
3. La decisione di stare in giudizio per promuovere o resistere alle liti e la
rappresentanza processuale competono al Sindaco, in base a motivata proposta del
Responsabile del servizio competente, per la tutela di diritti o interessi del
Comune.
4. E’ comunque competenza dei Responsabili dei servizi impegnare le spese di
causa, incaricando il legale indicato dalla Giunta Comunale.
Art. 26
(Nomine)
1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo decadono al momento
della proclamazione dell'elezione di un nuovo Sindaco ed esercitano le loro
funzioni nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente fino alla loro
riconferma o sostituzione che deve comunque avvenire entro 45 giorni dalla
decadenza.
3. Spetta al Consiglio la nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed
istituzioni nel caso in cui la legge espressamente preveda la nomina o
designazione di rappresentanti del Consiglio Comunale.
Art.27
(Nomina della Giunta)
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, indicando fra di essi il Vice
Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle
elezioni.
2. La Giunta resta in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco.
Art.28
(Giunta)
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra 4 e
6; tra di essi è incluso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del
consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla
carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. L’assessore non
consigliere è nominato in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico
amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla
elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute
del Consiglio senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e
lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in tali
materie nel territorio comunale.
4. La Giunta, collegialmente, collabora con il Sindaco nell'elaborazione della
proposta delle linee programmatiche del mandato e adotta atti di governo per la
loro successiva traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento e
di attività.
5. Sono atti di governo, di competenza della Giunta:
• in generale:
a) direttive e programmi operativi da realizzarsi tramite le strutture del
Comune, aziende ed enti dipendenti ovvero attraverso forme associative o
convenzioni con altri enti. Tali direttive e programmi dovranno perseguire
l'innovazione, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi alla collettività e
alle persone e dovranno prevedere le modalità tecnologiche, organizzative e di
personale per predisporre ed erogare i servizi in modo efficiente, efficace ed
adeguato ai differenziati bisogni dei cittadini;
b) proposte di deliberazioni in materia di competenza consiliare;
c) proposte di preventivi e consuntivi di gestione;
d) la Giunta provvede in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari,
relative permute, appalti e concessioni che siano previsti espressamente in atti
fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzione e servizi di
competenza dei Responsabili dei Servizi.
• in particolare, in ossequio al principio di economia dei mezzi giuridici,
quelli che, producendo effetti politici, economici, sociali, culturali e storici
sulla vita della città e del territorio comunale, si traducono in provvedimenti
di natura mista la cui adozione implica valutazioni ampliamente e
prevalentemente discrezionali, espressione della funzione di indirizzo o di
controllo politico-amministrativo sulla gestione, quali:
a) definizione di obiettivi, priorità e direttive generali e speciali per
l’azione amministrativa e per la gestione; adozione degli atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi nel quadro
della disciplina generale stabilita dal Consiglio, nonché la determinazione
delle aliquote tributarie;
c) Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio;
d) definizione dei criteri per la nomina delle Commissioni per le gare ed i
concorsi nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti in materia;
e) approvazione del piano delle assunzioni e delle direttive generali in
materia;
f) conclusione di accordi con i soggetti interessati al fine di determinare i
contenuti discrezionali del provvedimento finale che non sia di competenza del
Consiglio o dei Responsabili dei servizi ;
g) approvazione del piano esecutivo di gestione, dei programmi e degli indirizzi
dell’attività dei Responsabili dei servizi, assegnando agli stessi gli
obiettivi, le necessarie risorse finanziarie, strumentali ed umane;
h) approvazione, nella fase preliminare e definitiva, dei progetti delle opere
pubbliche, ove non comportanti varianti urbanistiche, e delle perizie di spesa
per forniture e servizi, ove le relative risorse non siano già state previste ed
assegnate dal PEG;
i) sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale elabora bandi e
criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone ovvero approvazione, nel
rispetto di eventuali Regolamenti Comunali, di bandi e criteri generali per
accedere ai suddetti benefici e per la fruizione di beni e servizi comunali;
j) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, eccetto il caso si tratti
di beni immobili;
k) l’esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando
non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altri organi;
l) le nomine, designazioni ed atti analoghi attribuiti alla Giunta da specifiche
disposizioni o che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Consiglio,
del Segretario o dei Responsabili dei servizi;
m) gli atti che non rientrino nelle competenze attribuite dalla Legge o dallo
Statuto ad altri organi, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi.
6. Relaziona al Consiglio Comunale, tramite relazione documentale da mettere a
disposizione dei Consiglieri Comunali o comunicazione in aula, sui risultati di
attività e progetti e/o programmi deliberati dal Consiglio e di cui la Giunta
abbia il compito di verifica rispetto all'attuazione ed al conseguimento degli
obiettivi posti dagli stessi.
7. La Giunta assegna per ciascun settore obiettivi generali ed analitici, ne
verifica la realizzazione e riferisce annualmente al Consiglio, contestualmente
alla presentazione del rendiconto della gestione sulla propria attività.
Art. 29
(Funzionamento della Giunta)
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le deliberazioni sono adottate con la presenza della maggioranza dei
componenti in carica e a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale
il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
3. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei
singoli Assessori.
In ogni proposta di deliberazione devono essere inseriti i pareri e le
attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da
adottare.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale o, in mancanza, il
Vice Segretario, ove istituito In caso di adozione di provvedimenti che
riguardano il Segretario Comunale la funzione è svolta dal Sindaco/Presidente.
Art. 30
(Assessori)
1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione degli
obiettivi, dei programmi e dei progetti. In particolare essi affidano ai
Responsabili dei servizi e all'organizzazione dell'Ente la realizzazione delle
politiche e delle iniziative che caratterizzano la strategia generale e
operativa dell'Amministrazione.
2. Gli Assessori, nell'ambito delle competenze determinate dal Sindaco, svolgono
un ruolo di sovrintendenza anche con funzioni di istruttoria e di proposta
rispetto all'attività della Giunta.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto motivato notificato
all'interessato e comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al
provvedimento di revoca.
4. Gli Assessori presentano le dimissioni al Sindaco che ne dà comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla presentazione; le dimissioni sono
irrevocabili e sono efficaci dalla data della presentazione.
5. La sostituzione degli Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata
dal Sindaco, alla prima seduta successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di revoca, dimissioni o cessazione dall'ufficio.
6. Il Sindaco può delegare l’esercizio di funzioni agli Assessori, in relazione
agli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di mandato.
7. L’attribuzione di deleghe è comunicata al Consiglio dal Sindaco nella prima
seduta utile.
8. Il Sindaco può revocare le deleghe attribuite.
9. La revoca è comunicata al Consiglio dal Sindaco nella prima seduta utile.
Art. 31
(Vice Sindaco)
1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che lo
sostituisce, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza, di
impedimento temporaneo o di sospensione dall’esercizio della funzione e negli
altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza temporanea o di impedimento temporaneo del Sindaco e del
Vice Sindaco le funzioni del Sindaco, anche quale Ufficiale di Governo, sono
esercitate dall’Assessore più anziano o, in caso di turnazione, dall’Assessore
reperibile.
Art. 32
(Cessazione dalla carica del Sindaco)
1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non
comporta obbligo di dimissioni.
2. La mozione di sfiducia al Sindaco può essere presentata da almeno due quinti
dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco e
deve essere motivata.
3. La mozione deve essere presentata al Consiglio comunale e deve essere
discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla
presentazione; la votazione avviene per appello nominale e la mozione è
approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica
del Sindaco e della Giunta; il Segretario Comunale comunica tempestivamente la
deliberazione al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del
Consiglio.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco
la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la
Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo
Consiglio. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal
Vice Sindaco. All'accertamento della esistenza di condizioni di impedimento
permanente provvedono congiuntamente il Vice Sindaco e il Segretario comunale.
6. Il Sindaco presenta le dimissioni al Consiglio Comunale; le stesse diventano
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro
presentazione al Consiglio, nel caso avvenga nel corso di una seduta consiliare,
o trascorso lo stesso termine dalla loro presentazione al protocollo comunale.
Il Segretario Comunale comunica tempestivamente l’efficacia delle dimissioni al
Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Art. 33
(Principi generali)
1. Gli organi di governo, per le relative competenze, definiscono gli obiettivi
ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo in coerenza ed
in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dagli organi elettivi. Essi sono direttamente responsabili, in via
esclusiva, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati
della gestione in relazione agli obiettivi assegnati individualmente a ciascun
Responsabile.
3. L'organizzazione delle strutture e degli uffici comunali è orientata al
servizio della Città, alla garanzia della legittimità e trasparenza dei
comportamenti della Pubblica Amministrazione Comunale, alla economicità,
speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa,
garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Per realizzare la funzione istituzionale indicata nei commi precedenti del
presente articolo il Comune adotta un proprio ordinamento organizzativo, in
coerenza con quanto disposto dalle leggi vigenti e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri:
a) coerenza ed adattabilità del modello organizzativo con l’evoluzione del ruolo
e delle competenze dell’Ente;
b) flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse
umane, istituzionalizzando la fungibilità delle mansioni e la mobilità interna;
c) coordinamento fra i responsabili dei servizi per assicurare organicità
all’azione dell’Ente;
d) responsabilizzazione e coinvolgimento del personale per la realizzazione
degli obiettivi, prevedendo percorsi di formazione permanente e/o tematica;
e) definizione degli orari di servizio e di lavoro funzionali alle esigenze dei
servizi della Città;
f) ripartizione delle funzioni e delle competenze gestionali anche attraverso
l’istituto della delega, nel rispetto delle specifiche professionalità e nei
limiti consentiti dal C.C.N.L..
5. L' organizzazione amministrativa del Comune è disciplinata dal Regolamento di
Organizzazione e si articola di norma in:
1. Settori;
2. Servizi.
Art.34
(Servizi)
1. I servizi svolgono funzioni omogenee tendenti al raggiungimento di obiettivi
identificati, utilizzando risorse specifiche loro assegnate.
Art. 35
(I settori)
1. I settori rappresentano le strutture organizzative di massima dimensione
dell’Ente, comprendono e coordinano più servizi per assicurare omogeneità di
risultati operativi e gestionali.
2. La responsabilità dei settori è attribuita dal Sindaco, con incarichi a tempo
determinato e comunque limitato alla durata del mandato sindacale, ai
Responsabili dei servizi;
3. Nell’ipotesi di persone assunte ai sensi dell’art. 41 dello Statuto, il
contratto non potrà avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
Il Sindaco neo-eletto, per non interrompere e per assicurare l’esercizio delle
funzioni amministrative, potrà richiedere alla Giunta di prorogare le assunzioni
a tempo determinato per non più di sei mesi decorrenti dalla sua proclamazione.
Art. 36
(Il Segretario Comunale)
1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge nel
rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende
funzionalmente.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in
ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti. Il Segretario inoltre:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne
coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore
Generale;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio, della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o
conferitagli dal Sindaco.
3. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di
direttore generale.
In Tal caso allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata
dal Sindaco all’atto del Conferimento dell’incarico.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni il Segretario Comunale si avvale
dell'ufficio di segreteria.
Art. 37
(Vice segretario)
Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere , tra i
posti apicali del settore amministrativo, con requisiti di accesso pari a quelli
della carriera di segretario comunale, un posto di vice segretario avente
funzioni vicarie.
Art. 38
(I responsabili dei settori e dei servizi)
1. I responsabili dei settori e dei servizi in attuazione degli indirizzi
stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, esercitano l'iniziativa, la
proposta e il coordinamento per la definizione della qualità, tempestività,
efficacia, economicità ed efficienza delle azioni e delle decisioni ed in
particolare:
A. organizzano e dirigono le attività di competenza del settore, perseguendo le
seguenti finalità:
a) assicurare il coordinamento e l'integrazione delle strutture organizzative
che fanno parte del settore e la relazione di queste con quelle degli altri
settori in base a criteri di organizzazione previsti dalle norme legislative
vigenti;
b) proporre e realizzare innovazione nelle strategie, nei procedimenti e nei
processi, nella erogazione dei servizi;
c) garantire l'attuazione operativa, la gestione dei fattori economici,
produttivi e delle risorse tecniche, lo sviluppo delle professionalità del
personale;
B. adottano gli atti di gestione del personale e provvedono alla attribuzione
dei trattamenti economici accessori;
C. provvedono alla verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività
delle strutture organizzative che fanno parte del settore;
D. adottano gli atti di competenza del settore non attribuiti espressamente
dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento di Organizzazione ad altri organi
nel rispetto delle direttive generali e delle priorità indicate dal Sindaco;
E. individuano in base alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 i Responsabili dei
procedimenti che fanno capo al settore.
2. I Responsabili di settore presentano annualmente un piano di azione, nel
quale sono tradotti in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati
dagli organi di governo.
Art. 39
(Rapporti di lavoro)
1. Il Comune identifica nel lavoro del personale da esso dipendente la prima e
la principale delle risorse per il soddisfacimento degli interessi della
collettività comunale; promuove la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il
miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo dei contenuti
professionali delle diverse prestazioni; riconosce nel confronto sindacale uno
strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione comunale ai suoi
compiti.
2. La costituzione dei rapporti di lavoro, di qualsiasi natura, è disciplinata
dalla Legge e dai Regolamenti Comunali anche in deroga al procedimento previsto
dal DPR n. 487/1994, ma nel rispetto dei principi fissati dalle norme sul Lavoro
Dipendente nella Pubblica Amministrazione.
Art. 40
(Collaborazioni esterne)
1. La Giunta, con atto motivato e nell'ambito delle leggi vigenti, può conferire
incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti, per lo svolgimento di
attività, indagini, studi o progetti che abbiano una valenza politica,
giuridica, culturale ed economica, per i quali non siano sufficienti le
competenze interne all'Amministrazione Comunale.
Art.41
(Assunzioni esterni)
1. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione,
anche al di fuori della dotazione organica, può avvenire mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato,
con atto motivato della Giunta che stabilisce il trattamento economico adeguato
alla professionalità, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.
2. Le assunzioni sono effettuate secondo le norme previste dalla Legge e dal
Regolamento di Organizzazione e dal Regolamento per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato per il personale dirigenziale o di alta
specializzazione.
Art. 42
(Controlli interni)
1. L’Amministrazione Comunale struttura con adeguati organi e strumenti un
sistema di controlli interni finalizzato a garantire il riscontro della
regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione
delle prestazioni dei Responsabili, l’attuazione dei piani e programmi
dell’Ente.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dagli
organi appositamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di
organizzazione dell’Ente: Organo di revisione, Responsabile del Settore
Economico Finanziario, Segretario comunale, ciascuno per le proprie competenze.
In particolare:
a) dal Responsabile del Settore Economico Finanziario per gli atti dei
Responsabili che comportano impegni di spesa, i quali diventano esecutivi solo
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del responsabile medesimo;
b) dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e da ogni Responsabile del
settore competente su ogni proposta di deliberazione della Giunta o del
Consiglio, mediante espressione, rispettivamente, del parere di regolarità
contabile e del parere di regolarità tecnica;
c) da ciascun Responsabile di settore nei confronti degli atti e dei
provvedimenti di competenza propria o del proprio settore per verificare la
legittimità, la regolarità, la correttezza, l’imparzialità e il buon andamento
dell’azione amministrativa dell’Ente;
d) dal Segretario Comunale mediante assistenza, consulenza, collaborazione
giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell’Ente.
3. I Regolamenti di organizzazione e contabilità definiscono le attribuzioni, le
modalità e le forme di pubblicità delle risultanze dei controlli interni.
4. Gli atti di determinazione dei Responsabili sono pubblicati all’Albo Pretorio
in conformità delle procedure stabilite per la pubblicazione degli atti
amministrativi degli organi collegiali.
5. Gli atti di determinazione dei responsabili non soggetti a visto di
esecutività da parte del Responsabile di Ragioneria sono esecutivi dalla data di
adozione.
6. I provvedimenti dei responsabili – determinazioni – che comportano impegni di
spesa sono trasmessi al Settore Economico Finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
ART. 43
(Controllo di Gestione)
1. Il Controllo di gestione è esercitato da un’unità organizzativa preposta, che
fornisce ogni utile elemento al Responsabile del Nucleo di Valutazione di cui al
successivo art. 44.
2. L’unità organizzativa incaricata del controllo di gestione ha il compito di
supportare l’organizzazione ai vari livelli di responsabilità nell’attività di
gestione, predisponendo analisi, strumenti informativo-contabili, sia ordinari
che straordinari, in base a richieste specifiche; predispone il piano
dettagliato degli obiettivi e degli indicatori per la valutazione della gestione
amministrativa dell’Ente nel suo complesso e con riferimento ai singoli servizi;
in particolare redige il rapporto annuale sulla gestione dei servizi.
3. Le modalità di attuazione, i criteri per l’individuazione dei centri di costo
e di responsabilità a cui fare riferimento, sia in fase di pianificazione che di
controllo, e i tempi delle verifiche del raggiungimento parziale e totale degli
obiettivi programmati sono demandati al Regolamento di Contabilità e di
Organizzazione.
Art. 44
(Valutazione dei risultati)
1. E’ istituito il Nucleo di Valutazione quale organo di controllo preposto
all’attività di valutazione e controllo strategico.
Il Nucleo di Valutazione può essere composto da uno o più membri. Nel caso sia
composto da più membri vi farà parte il Segretario Comunale, quale membro
interno, ed inoltre uno o più membri esterni all’Ente, o anche dal Revisore dei
Conti. Il Nucleo di Valutazione si avvale di rilevazioni proprie e/o provenienti
dai sistemi informativi dell’Ente per l’attività di controllo strategico e di
valutazione dei Responsabili.
2. Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre compiti di attestazione, referto e
verifica dell’attività dell’Ente previsti dalle fonti normative contrattuali
anche sulla base dei dati forniti dal Controllo di Gestione; in particolare
redige, almeno annualmente, un referto sui risultati delle analisi effettuate
con proposte di miglioramento della funzionalità della Amministrazione.
3. Il Nucleo di Valutazione opera in autonomia, ha accesso ai documenti
amministrativi, può richiedere informazioni alle strutture organizzative, alle
aziende ed enti dipendenti dal Comune.
4. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco a cui riferisce le proprie
valutazioni.
5. La composizione, le funzioni, la metodologia e gli effetti della valutazione
sono stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 45
(Controllo strategico)
1. Il controllo strategico, ha il compito di verificare, mediante valutazioni
comparative e storiche, la corretta ed economica gestione delle risorse
pubbliche e l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive, nei
programmi e negli altri atti di indirizzo politico della Amministrazione
mediante l’analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le
missioni affidate, le scelte operative effettuate, gli obiettivi operativi
prescelti e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate.
2. Per l’esercizio dell’attività di pianificazione strategica il Sindaco e la
Giunta si avvalgono dei dati in possesso del Servizio Controllo di Gestione e
degli altri servizi di staff interni all’Ente.
Art. 46
(Organico dell'Ente)
1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dalla
Giunta Comunale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono
disciplinati dagli accordi collettivi di lavoro e dalle norme vigenti.
3. Il ruolo organico definisce la dotazione del personale a livello di Ente;
indipendentemente dalle previsioni del ruolo organico, le assunzioni di
personale avvengono secondo le previsioni della programmazione triennale
previste dal Bilancio pluriennale.
4. La determinazione della dotazione organica di ogni servizio comunale è
definita in relazione agli obiettivi, processi, procedure, attività e risultati
assegnati al servizio stesso.
5. In sede di approvazione annuale del Bilancio economico dell'Ente ad ogni
Servizio sono attribuite le risorse di personale adeguate al raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
6. La gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del
presente articolo, si ispira a criteri di efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa e a modalità organizzative rivolte ad assicurare elasticità di
impiego delle risorse umane e rispondenza agli obiettivi dell'Amministrazione
nonché ai principi ed agli istituti previsti dal C.C.N.L.
7. Il Regolamento di Organizzazione precisa le modalità di attuazione delle
norme individuate dal presente articolo.
Art. 47
(Contratti)
1. La stipulazione dei contratti compete al Segretario Comunale ove non sia
richiesta la sua presenza di ufficiale rogante. In tale caso la stipula compete
al Responsabile del settore cui si riferisce il contratto.
2. In caso di assenza o impedimento del responsabile competente la stipulazione
può essere effettuata da altro Responsabile individuato dal Sindaco.
Art. 48
(Gestione in forma associativa)
1. Il Comune privilegia la gestione delle attribuzioni in collaborazione ed
associazione con gli altri enti che operano nel territorio e fornisce loro ogni
utile supporto tecnico ed amministrativo.
Art. 49
(La collaborazione tra Comune, Provincia e Regione)
1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la
cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile.
2. Il Comune e la Provincia concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può, ove lo ritenga utile e
necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e
realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore
economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale, sportivo, educativo e ambientale.
4. Il Comune avanza proposte alla Provincia e alla Regione ai fini della
programmazione economica.
Art. 50
(Accordi di programma)
1. Il Sindaco promuove o partecipa al procedimento per la conclusione di accordi
di programma: ove si raggiunga il consenso unanime delle Amministrazioni
interessate, l’accordo sottoscritto dal Sindaco sarà efficace per il Comune di
Vignanello l’approvazione, entro 60 giorni, del Consiglio Comunale o, nel caso
di variazione agli strumenti urbanistici, secondo la speciale disciplina.
Art. 51
(Forme di gestione dei servizi pubblici)
1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
locale, gestisce i servizi pubblici locali nelle forme previste dalla
legislazione vigente.
2. I servizi pubblici devono essere organizzati e gestiti in modo da assicurare:
a) l’uguaglianza tra tutti i cittadini;
b) il soddisfacimento delle esigenze ed il rispetto dei diritti dei cittadini;
c) l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini;
d) l’effettiva accessibilità da parte di tutti con particolare attenzione alle
categorie deboli;
e) la qualità e quantità delle prestazioni con riferimento ai migliori standards
raggiungibili con le moderne tecnologie.
3. La scelta della forma di gestione dei servizi è stabilita dal Consiglio
Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di
efficienza di gestione in relazione alla natura del servizio e agli interessi
pubblici da perseguire.
4. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve
specificare nella motivazione:
a) la produzione di beni e le attività costituenti l'oggetto del servizio nonché
le finalità rispondenti al pubblico interesse;
b) la rilevanza sociale riconosciuta alla attività e gli obiettivi economici e
gestionali perseguiti;
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi
organizzativi;
d) le ragioni della forma di gestione scelta.
5. Il Consiglio Comunale ogni anno effettua una ricognizione dei servizi
pubblici locali.
Art.52
(Partecipazione a consorzi e a società di capitali)
1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a consorzi e a
società di capitali, per la gestione di servizi pubblici locali.
2. Il Comune può partecipare a consorzi, a società di capitali o a cooperative
aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale
della comunità locale o per la gestione di attività strumentali.
3. Gli atti costitutivi le convenzioni e gli statuti devono esplicitare le
finalità pubbliche e sociali perseguite dal consorzio o dalla società di
capitali.
4. Al fine di garantire l’autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento
degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, vengono sottoscritti con i
soggetti che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o
contratti di servizio che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi
reciproci.
CAPO V
FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE
Art. 53
(Autonomia finanziaria)
1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune
determina l'entità e i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla
copertura dei costi dei servizi gestiti dallo stesso. La determinazione delle
tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà
prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva
degli utenti, al fine di salvaguardare le fasce di utenti socialmente più
deboli.
2. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla
istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante
contribuzione volontaria "una tantum" o periodicamente corrisposte dai
cittadini.
Art. 54
(Bilancio)
1. Il Bilancio di previsione annuale e pluriennale e la Relazione previsionale e
programmatica vengono deliberati annualmente nei modi e nei tempi stabiliti
dalle vigenti normative.
I Bilanci di Previsione annuali e pluriennali hanno carattere autorizzatorio.
2. La Relazione previsionale e programmatica individua, sulla base delle linee
programmatiche di mandato, i programmi per l’esercizio di riferimento indicando
obiettivi e risorse ad essi destinati.
3. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il
quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del
Patrimonio.
Ai fini di una più completa valutazione dell’andamento della gestione è allegato
al rendiconto un rapporto su costi ed attività per centri di responsabilità
corredato da indicatori quantitativi e qualitativi che consentano comparazioni
nel tempo e con realtà locali analoghe.
4. Il Controllo di Gestione fornisce ogni utile elemento ai fini dell’attuazione
del controllo strategico.
5. Allo scopo di favorire il raffronto tra programmi e risultati sono allegati
al rendiconto della gestione i bilanci delle aziende controllate.
Art. 55
(Patrimonio)
1. La gestione economica dei beni patrimoniali, non destinati all'utilizzo da
parte del Comune per fini istituzionali, è finalizzata alla ottimizzazione della
redditività.
2. Per la gestione del patrimonio disponibile l'ottimizzazione della redditività
deve accompagnarsi con la tutela e la salvaguardia dei ceti sociali più
disagiati.
Art. 56
(Trasparenza)
1. Il Comune, nel rispetto delle norme sulla scelta dei contraenti e dei
concessionari dei pubblici servizi o di beni demaniali o patrimoniali e sulle
relative procedure, subordina la stipulazione dei contratti e la concessione a
terzi di beni o di servizi alla sussistenza di condizioni di trasparenza
patrimoniale, reddituale ed organizzativa dell'impresa prescelta come contraente
o come concessionaria e della sua attività.
2. Le condizioni di cui al comma precedente, determinate con Regolamento, sono
richiamate come clausole di capitolato, di disciplinare o di contratto e, in
ogni caso, comprendono la identificazione delle persone fisiche alle quali
l'impresa, ancorchè costituita in forma societaria, appartiene, la comunicazione
immediata di qualsiasi variazione nonchè la garanzia che contabilità e bilanci
dell'impresa stessa sono sottoposti a revisione e controlli di assoluta
affidabilità.
3. Il Regolamento determina le modalità e la periodicità della pubblicazione
degli atti, dei contratti, delle convenzioni e delle contribuzioni di cui ai
precedenti articoli.
Art. 57
(Diritti del Contribuente)
1. In materia di ordinamento tributario, il Comune di Vignanello recepisce i
principi generali sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente le cui
norme, fino all’adeguamento dei Regolamenti Comunali, prevalgono sulle contrarie
disposizioni dei Regolamenti medesimi.
2. E’ istituito il Diritto di Interpello del contribuente relativo
all’applicazione delle norme tributarie a casi concreti e personali.
Art. 58
(Revisore dei Conti)
1. Il Revisore dei conti è l’organo di revisione economico-finanziaria del
Comune.
Egli coopera nelle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio Comunale,
esercita la vigilanza sulla regolarità economica, finanziaria, contabile della
gestione del Comune ed esercita ogni altra funzione prevista dalla Legge o dal
Regolamento di contabilità.
2. In sede regolamentare sono individuati i sistemi ed i meccanismi necessari ad
assicurare i collegamenti e la piena collaborazione fra gli Organi elettivi e di
governo, gli Organi di controllo e indirizzo, quelli di partecipazione, i
responsabili dei servizi e il Revisore dei conti
In tale sede deve essere altresì previsto che al Revisore siano assicurati gli
strumenti operativi per lo svolgimento della propria attività.
3. La Legge e il Regolamento disciplinano le cause di ineleggibilità e di
incompatibilità all'Ufficio di Revisore e prevedono le modalità di revoca e di
decadenza.
Art.59
(Regolamento di contabilità)
1. Il Comune approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di
cui al presente capo, dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato
dalla Legge dello Stato e, in particolare, con riferimento ai criteri di
trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e produttività.
Art. 60
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alla
Legge ed ai Regolamenti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61
(Efficacia dei Regolamenti vigenti)
1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto nonchè
comunque di quelli necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i
Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la Legge e con lo Statuto.
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