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Autocertificazione
Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni ed i servizi pubblici
non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui
si può fare l’autocertificazione. Questa è una delle novità più importanti
del testo unico sulla semplificazione amministrativa.
Le nuove regole per la semplificazione dovranno essere
fatte proprie dagli interessati - i cittadini - e applicate con puntualità
dalle amministrazioni pubbliche, in un reciproco rapporto di collaborazione
e controllo che non potrà che rafforzare il processo di partecipazione
civica.
Le nuove regole in materia di documentazione
amministrativa riducono e semplificano l'utilizzo di domande e certificati
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Provincia,
Comune, Prefettura, Questura, INPS, Ispettorato della Motorizzazione, ecc.)
e con i gestori di pubblici servizi (AMPS, ENEL, Ferrovie dello Stato,
Poste, ACI, IACP, Telecom, Omnitel, TEP, ecc.).
L'autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti
con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi, usando
gli appositi modelli prestampati forniti dagli uffici pubblici, sui quali
dovrà essere barrata la casella relativa alla dichiarazione di propiro
interesse. Gli stessi modelli possono essere fotocopiati, scaricati da
Internet o ricopiati su foglio bianco.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente o anche tramite
terzi e incaricati di agenzie, inviata per posta oppure trasmessa via fax o
e-mail. Se non viene presentata personalmente dovrà essere accompagnata
dalla fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.
L'autocertificazione può sostituire i seguenti certificati
anagrafici
-
data e il luogo di nascita;
-
residenza;
-
cittadinanza;
-
godimento dei diritti civili e politici;
-
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
-
stato di famiglia;
-
esistenza in vita;
-
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
-
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
-
appartenenza a ordini professionali;
-
titolo di studio, esami sostenuti;
-
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
-
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
-
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
-
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
-
stato di disoccupazione;
-
qualità di pensionato e categoria di pensione;
-
qualità di studente;
-
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
-
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
-
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
-
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni.civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
-
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
-
qualità di vivenza a carico;
-
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
-
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Quando non è ammessa
Gli unici casi in cui l'autocertificazione non è ammessa sono:
-
se il certificato va presentato a privati
-
in caso di certificati medici e veterinari
-
per marchi e brevetti
-
per certificati di origine o di conformità CE.
Gli uffici pubblici e i gestori di pubblici
esercizi non possono rifiutare - pena severe sanzioni - una
autocertificazione, nei casi in cui è prevista, nè chiedere certificati
riguardanti dati contenuti nell'autocertificazione, e neppure pretendere
l'autentica della firma o il pagamento del bollo o di diritti di segreteria.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Tutti i dati relativi a fatti e qualità personali per cui
non è prevista l'autocertificazione possono comunque essere oggetto di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui il dichiarante attesta,
nell'interesse proprio o di altri, di essere a conoscenza di stati, fatti,
qualità personali che lo riguardano o che concernono altre persone (grado di
parentela in caso di successione, istanza di condono edilizio, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva può essere fatta compilando il modello fornito
e non occorre autenticare la firma: basta presentare un documento di
identità in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono valide solo se dirette
alla pubblica amministrazione.
L'atto notorio, redatto presso un notaio, rimane sempre necessario se deve
essere presentato a privati o all'autorità giudiziaria.
Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive neppure quando l'atto notorio
riguarda manifestazioni di volontà: ad esempio dichiarazione di impegno,
rinuncia, affidamento di incarichi ecc. Trattandosi infatti di atti di
natura strettamente personale, devono essere sottoscritti presso un notaio e
autenticati.
Dichiarazione di copia conforme
Anche per partecipare a un concorso pubblico in cui sia
prevista la presentazione di titoli e pubblicazioni, si può ricorrere a una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui l'interessato attesta che
le copie sono conformi all'originale. La dichiarazione può essere redatta
sull'apposito modello fornito opportunamente compilato.
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